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Infido Confido Di Flavia Baccile
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Fossacesia (CH)
CARTA MODENA 2002
In FIDO Confido ha aderito a “Carta Modena 2002”
e cerca di lavorare ispirandosi ad essa nel rispetto di quanto sancito
CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI SULLA PET RELATIONSHIP
In FIDO Confido ha aderito a “Carta Modena 2002”
e cerca di lavorare ispirandosi ad essa nel rispetto di quanto sancito
ARTICOLO 1
Si riconosce il debito ontologico dell’uomo nei confronti dell’alterità animale; in particolare si ribadisce la necessità di preservare tale referenza. Il rapporto con l’animale domestico costituisce un valore fondamentale per l’uomo e il processo di domesticazione è da riconoscersi come patrimonio dell’umanità.
ARTICOLO 2
L’interazione uomo-animale presenta importanti valenze emozionali, cognitive, formative, assistenziali e terapeutiche che vanno promosse, tutelate e valorizzate all’interno della società.
Per portare a eccellenza tali valenze si ritiene indispensabile promuovere un rapporto uomo-animale che sia equilibrato e consapevole, caratterizzato da reciprocità e corretta espressione etologica nel rispetto delle specifiche individualità. La relazione deve essere costruita sulla piena conoscenza delle caratteristiche di specie e di individualità dei soggetti e deve tradursi in un atto di assunzione di piena responsabilità da parte di chi la promuove.
ARTICOLO 3
Oggetto della presente Carta è stabilire dei principi di corretta fruizione della relazione uomo animale. Le valenze formative, assistenziali e terapeutiche che risultano da tale rapporto devono essere attribuibili al complesso di relazioni che vengono implementate dalla presenza e dall’interazione con l’animale e non tanto dalla sua espressione performativa.
ARTICOLO 4
I protocolli di ricerca, di intervento e le relative applicazioni riferite all’interazione uomo-animali (progetti operativi) si riconoscono nelle acquisizioni della zooantropologia teorica anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze.
ARTICOLO 5: BIOETICA ANIMALE
Ogni progetto operativo deve riconoscere l’animale come paziente morale nel rispetto di alcuni interessi specifici e imprescindibili riferibili alla senzienza, al benessere, all’espressione delle preferenze, all’integrità genetica. L’animale non va considerato né in modo reificatorio né attraverso proiezione antropomorfica. Agli animali coinvolti nei progetti di pet therapy dovrà essere assicurata una corretta tutela del benessere a fine carriera.
ARTICOLO6: SCELTA DEGLI ANIMALI
La scelta degli animali dovrà orientarsi verso varietà animali e soggetti che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto. L’animale cooperatore deve essere certificato in buono stato di salute psico-fisico e funzionale.
ARTICOLO7: RUOLO DELL’ANIMALE
L’animale va inteso come cooperatore che, senza essere necessariamente presente in tutte le fasi di attuazione del progetto, possa comunque esprimere un ruolo diretto e indiretto nei confronti del fruitore, tale da far risaltare la referenza animale e il valore della relazione uomo-animale.
ARTICOLO 8: SALUTE E ASPETTI ZOOIATRICI
Il buono stato di salute psico-fisico e funzionale va costantemente monitorato e garantito in tutte le fasi applicative, con particolare riferimento alle situazioni di stress derivanti dal lavoro.
ARTICOLO 9: BENESSERE ANIMALE
L’animale va mantenuto nelle condizioni compatibili con le sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali e salvaguardato da qualunque trauma fisico e psichico. Deve poter usufruire di adeguati periodi di riposo e poter trarre benefici dall’attuazione dell’attività svolta.
ARTICOLO 10: PREPARAZIONE DELL’ANIMALE
Partendo dalle attitudini e predisposizioni specie-specifiche e individuali dell’animale deve essere realizzato un programma educativo e di istruzione che valorizzi le sue potenzialità cognitive e che ne salvaguardi il benessere psicofisico.Tale programma deve essere realizzato senza l’utilizzo di stimoli avversativi e deve avere come obiettivi l’equilibrio psico-comportamentale dell’animale e la corretta relazione con l’uomo.
ARTICOLO 11: DEFINIZIONE DEL FRUITORE
Il fruitore è la persona alla quale è destinato il progetto relazionale con l’animale attraverso l’attuazione degli obiettivi psico-fisici di cui all’art. 3.
ARTICOLO 12: DIRITTI DEL FRUITORE
Il fruitore ha diritto a:
– relazionarsi con l’animale presso strutture idonee e attrezzate in modo adeguato;
– usufruire di un progetto che sia costruito sulle sue specifiche necessità, nel rispetto dei principi generali della Carta Modena 2002;
– rapportarsi con animali che rispondano ai requisiti di cui al titolo 1;
– avvalersi di un servizio offerto da un’équipe professionalmente qualificata nel rispetto dei singoli ruoli successivamente indicati al Titolo 4.
ARTICOLO 13: DIRITTI ALL’INFORMAZIONE
È diritto del fruitore e del suo tutore, qualora venga nominato ai sensi di legge, di:
– essere informato sugli obiettivi della programmazione e su eventuali rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento;
– potere valutare il livello di servizio offerto e ogni momento della filiera attraverso una Carta dei Servizi;
– potere accedere a informazioni relative a tipologie analoghe di progetti ed eventuali casistiche;
– conoscere i contenuti o il carattere sperimentale del progetto;
– vedere rispettate le norme della privacy.
ARTICOLO 14: DEFINIZIONE E RAPPORTO NEL PROGETTO OPERATIVO
Nell’ambito del progetto operativo il soggetto animale e il soggetto fruitore vengono posti in una relazione definente la partnership, ovvero di rapporto cooperativo.
ARTICOLO 15: TUTELA DELLA PARTNERSHIP
La partnership è tutelata dalla presenza di figure professionali specifiche responsabili che valutano costantemente l’interazione e i suoi effetti sui partner secondo precisi criteri di compatibilità reciproca e di efficacia dell’interazione stessa.
ARTICOLO 16: SPECIFICITA’ DELL’INTERAZIONE
La tipologia di tale relazione va definita e programmata nell’ambito progettuale, tenendo conto delle specifiche esigenze e condizioni dei soggetti coinvolti e comunque monitorata e rivisitata durante tutti i momenti operativi.
ARTICOLO 17: QUALITA’ DELL’INTERAZIONE
Per garantire uno stato di qualità dell’interazione, anche in termini di sicurezza, efficacia e congruità, le condizioni ambientali e temporali devono essere adattate di volta in volta sulla base delle caratteristiche dei partner e della situazione contingente in cui si interagisce.
ento.